domenica 6 maggio 2012

Chiusura di scuole o plessi per elezioni e personale ATA

In occasione delle elezioni le scuole sede di seggio le lezioni saranno sospese e i docenti e gli ATA non presteranno attività lavorativa causa chiusura temporanea dei locali della sede di servizio.
In tali circostanze la chiusura della scuola per elezioni è equiparata a quella disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali.
Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art.
1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura deve essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti (non si tratta neanche di “sospensione delle lezioni” ma con i servizi di segreteria funzionanti, si tratta di attività didattica a tutti gli effetti).
Docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.
Le lezioni non dovranno essere sospese e docenti e ATA non potranno “rivendicare” il recupero delle ore prestate (per loro è regolare servizio).
Per ciò che riguarda invece il personale che non presta attività lavorativa perché la sede di servizio rimane chiusa in quanto individuata sede di seggio è da sottolineare l’O.M.
185/1995 (art. 3, comma 30) che dice : “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
Quindi, un’eventuale disposizione da parte del Dirigente (magari attraverso un ordine di servizio) che preveda la prestazione lavorativa di docenti e ATA, originariamente
assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica è inesistente e illegittima, a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista nella Contrattazione d’Istituto ai sensi dell'art. 6/2 lett. h e m CCNL/2007. (es. tale previsione può contemplare il caso di una “rotazione” del personale ATA da un plesso ad un altro in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio).
Si è quindi del parere che il personale non in servizio nella propria sede potrà essere utilizzato nella sede che rimarrà aperta solo se ciò è espressamente previsto nella
Contrattazione d’Istituto e di conseguenza tutto il personale può essere a conoscenza di questa possibilità.
Pertanto, auspichiamo che nessun ordine di servizio da parte dei dirigenti risulti “inatteso” o considerato “inopportuno”.