mercoledì 9 maggio 2012

Interrogazione a risposta in Commissione del FLI (TFA, abilitazione ITP e Maestre)

Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaPer sapere, premesso che:il Decreto Ministeriale 14 marzo 2012 n. 31 ha decretato il numero di “posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento” nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.s. 2011-12;
la prova di accesso al TFA mira a verificare contenuti disciplinari oggetto di insegnamento e conoscenze disciplinari preliminari indispensabili al perseguimento degli obiettivi formativi;

in data 13 marzo 2012 attraverso il recepimento dell’ordine del giorno n. 9/4940-A/98 – a margine dell’approvazione del decreto semplificazioni e sviluppo (legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35) - il Governo si è impegnato a consentire ai docenti, considerati non abilitati de iure, di poter partecipare al TFA senza l'obbligo di sostenere le prove di accesso, che mortificano e vanificano l'esperienza maturata sul campo;
con Decreto direttoriale 23 aprile 2012, n. 74 recante “Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249” è stato reso noto il calendario delle prove di selezione per i TFA, che vanno dal 6 al 31 luglio con avvio nelle classi di concorso con una minor aggregazione, per contenere l'impatto sul contestuale svolgimento degli esami di stato;
in data 8 maggio 2012, è stata pubblicata sul sito del MIUR una comunicazione attraverso la quale è stato confermato che “ Il primo corso di TFA, bandito con decreti direttoriali del 3 maggio u.s., nell’osservanza delle norme contenute nel D.M. n. 249/2010, sarà attivato con la preselezione nazionale nelle date già fissate e proseguirà secondo le modalità e i tempi fissati da ciascuna Università” e contestualmente l’avvio di una procedura riservata ai docenti, laureati, sprovvisti di abilitazione, con esperienza maturata attraverso 36 mesi di servizio. Tale procedura consisterà in un percorso formativo, senza sostenere le prove di accesso, con conseguente esame finale”;
quanto indicato dalla succitata comunicazione ministeriale, sebbene si collochi nella lodevole direzione di definire una risoluzione del problema, deve ritenersi risolutivo soltanto parzialmente poiché preclude ogni accesso all’abilitazione, senza sbarramento, a coloro che, allo stato, non posseggono i requisiti indicati nella comunicazione stessa; infatti i citati requisiti – ad esempio - per i docenti di “terza fascia” sono da considerarsi obiettivi pressoché irraggiungibili, considerato anche che per prassi consolidata il requisito è stato sempre riferito a 360 giorni di servizio; la procedura annunciata, inoltre, riguarda esclusivamente docenti “laureati” escludendo di fatto i docenti ex diplomati magistrali e gli insegnanti tecnico pratici relegandoli, come avviene da anni, in una sorta di “limbo” nella categoria; se i 36 mesi, così come declinato dalla nota ministeriale, sono riferiti ad anni solari o , più ragionevolmente, ad anni scolastici; Se il servizio sia da ritenersi “comunque prestato” su più classi di concorso e su segmenti di supplenze temporanee; che risposte intende dare ai docenti ex diplomati magistrali, agli ITP, a quelli di Discipline Artistiche e Musicali, a quelli di strumento musicale e a quant’altri per i quali non è previsto dalle attuali disposizione, alcun tipo di accesso. DI BIAGIO GRANATA BARBARO MURO