mercoledì 15 gennaio 2014

Condannato un docente di sostegno per aver supplito una collega assente

Si tratta della sentenza n. 15091 dell’11 luglio 2013 emanata dal Tribunale del Lavoro di Napoli che ha condannato una docente di sostegno per non aver soccorso un alunno della propria classe che si era lievemente infortunato.
Dov'era la docente? Suppliva una docente assente ed aveva firmato sia il registro della sua classe che in quella in cui suppliva la collega.

Il commento di Salvatore Nocera su Superando.it: "va ancora una volta ribadita l’illegittimità di una prassi sin troppo frequente, da parte dei Dirigenti Scolastici, quella cioè di mandare i docenti per il sostegno a supplire colleghi curricolari assenti in altre classi, abbandonando così l’alunno loro assegnato"
"Si tratta - ricorda Nocera - di una prassi condannata pure dal Ministero, con le Linee Guida sull’Integrazione del 4 agosto 2009, oltreché da altre Circolari del Ministero stesso e di vari Uffici Scolastici Regionali."
Il suggerimento è di chiedere un ordine di servizio scritta per dimostrare, in casi estremi come quello capitato alla collega di dimostrare di non essersi spostati in modo arbitrario dal posto di lavoro.
"Anche perché – dice Nocera – qualora un alunno della classe di titolarità subisca un infortunio durante l’ora in cui il docente è stato mandato a supplire in altra classe, se manca l’ordine di servizio scritto, il docente stesso risulta formalmente presente nella classe di titolarità e quindi dovrà rispondere contrattualmente per i danni subiti dall’alunno, oltreché extracontrattualmente per i danni arrecati da un alunno a un altro alunno (articolo 2048 del Codice Civile)."
Se il Dirigente non vuole firmare l'ordine di servizio? Rifiutatevi di spostarvi dalla vostra classe, ricordando che nel caso in cui dovesse, invece, firmarlo, si tratta di un atto illegittimo che potrete impugnare a livello sindacale e giurisdizionale.
OS