lunedì 24 febbraio 2014

Esami di Stato 2014 - Le Commissioni esaminatrici

Novità importanti circa la nomina dei commissari per gli esami di Stato, un nuovo giro di vite ha riguardato anche loro.


"Premesso che le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta sevizio, come precisato al paragrafo 2.5) ed i comuni della provincia di servizio o residenza, purché compresa nella Regione di servizio, e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza, e chenon possono essere assegnate sedi al di fuori dell’ambito provinciale, le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono disposte per gli aspiranti descritti con i progressivi da 1 a 6 nell’allegato n. 7 (con l’avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell’abilitazione deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n. 124/1999), corrispondenti alle posizioni giuridiche C, D, E, F, H ed I del modello ES-1"

L'ordine per l'assegnazione delle sedi:
1. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nel comune di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono stati indicate tra le preferenze;
2. d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune di servizio e/o residenza; 
3. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia;
Tale procedura è valida per i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine dell’attività didattica, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame o della idoneità di cui all’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Successivamente, sono assegnate le sedi, prendendo in considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli. 
Qualora, al termine dell’esame degli aspiranti non abilitati o non in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare, le stesse fasi territoriali sono ulteriormente effettuate per le seguenti categorie di aspiranti
  • docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di 3 anni (incluso l’anno in corso);
  • docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame ovvero dell’idoneità di cui all’art.2 della legge 3.5.1999, n. 124; corrispondenti alle posizioni giuridiche L ed M del modello ES-1.
Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte sono assegnati direttamente dal Direttore Regionale competente. Tali posti non possono essere assegnati ad aspiranti fuori dell’ambito provinciale.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina gli aspiranti, nel rispetto dell’ordine previsto, si tiene conto, a parità di condizione, dell’anzianità di servizio ed a parità di servizio dell’anzianità anagrafica. 
Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avvengono prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso.
L’assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d’ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l’ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l’elenco delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, integrato con l’elenco delle scuole non statali paritarie.
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.
Dunque la ascelta dece cadere o sulla provincia di servizio, o su quella di residenza, purchè sia compresa nella regione di servizio.
Va segnalato che accedendo alla piattaforma Polis dalla quale si compilano le domande per la partecipazione agli Esami di Stato 2014, le Istruzioni alla compilazione risultano "aggiornate" al 18 febbraio 2013 e dunque fuorvianti per la scelta delle sedi.

OS